Programmazione nazionale edilizia scolastica 2018-2020

Il 4 aprile 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n° 78) il testo del Decreto 3 gennaio 2018 dedicato alla "Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020". Scaduta la programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica (2015-2017) e attestata la situazione emersa dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica, il decreto era stato stilato congiuntamente da tre dicasteri: Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), Ministero dell'Istruzione (MIUR), Ministero dei Trasporti (MIT).
Il programma triennale 2018-2020 fa affidamento su € 1,7 miliardi, risorse derivate dalla legge di Stabilità per il 2016 (L.208/2015), che ha rifinanziato il programma nazionale in materia di edilizia scolastica. I fondi garantiranno i mutui stipulati dagli Enti locali con la Banca Europea degli Investimenti (BEI) per la realizzazione di interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di edifici scolastici pubblici, costruzione di nuove scuole e palestre e interventi di miglioramento delle palestre scolastiche esistenti. 
Per raggiungere tale scopo, il decreto autorizza gli Enti locali a stipulare appositi mutui con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato. 
Tali mutui possono essere stipulati, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con: 
• la Banca europea per gli investimenti; 
• la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa; 
• la società Cassa depositi e prestiti Spa; 
• i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 

Entro il 2 agosto 2018, le Regioni devono trasmettere MIUR e per conoscenza al MEF e al MIT, i piani regionali triennali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli enti locali e i relativi aggiornamenti nelle annualità 2019 e 2020 entro i successivi termini assegnati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 
I piani regionali saranno poi inseriti in un'unica programmazione nazionale predisposta dal MIUR entro 60 giorni dall'avvenuta trasmissione dei piani da parte delle Regioni e potrà trovare attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Con il successivo decreto di approvazione della programmazione unica nazionale e di aggiornamento dei piani, il MIUR provvede a ripartire su base regionale le risorse, se previste, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo spettante, che costituisce in ogni caso il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato. 

Nella ripartizione delle risorse su base regionale si tiene conto dei seguenti criteri, anche sulla base dei dati contenuti nell'anagrafe regionale dell'edilizia: a) edifici scolastici presenti nella regione; b) livello di rischio sismico; c) popolazione scolastica; d) affollamento delle strutture scolastiche. 
Con l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse, gli enti locali, risultati beneficiari dei finanziamenti relativi agli interventi contenuti nel decreto di approvazione, sulla base delle priorità definite dalle Regioni, sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, con pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori. Gli enti medesimi provvedono a fornire le informazioni relative alle aggiudicazioni tramite il sistema informativo di monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica del MIUR. La determinazione dell'importo ammissibile a finanziamento tiene conto dell'importo relativo ai lavori e delle somme a disposizione previste nel quadro economico dell'intervento. 

Le Regioni, nella definizione dei piani regionali, devono dare priorità agli interventi nell'ordine di seguito indicato: a) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale; b) interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture; c) interventi finalizzati all'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell'edificio; d) ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche; e) ogni altro intervento purché l'ente certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati sono stati inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica. 

Non sono ammessi a finanziamento: a) gli interventi relativi ad edifici, ricadenti nelle zone 1 e 2 di elevato rischio sismico, per i quali l'ente non si sia impegnato ad effettuare la verifica di vulnerabilità sismica entro i termini previsti; b) interventi che prevedano esclusivamente la sistemazione a verde e l'arredo urbano delle aree di pertinenza.
© Copyright 2024. Edilizia in Rete - N.ro Iscrizione ROC 5836 - Privacy policy