Normativa antincendio per scuole e asili nido

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2018 il DM 21 marzo 2018 a firma congiunta dei Ministri dell’Interno e dell’Istruzione, relativo all’“Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido”.
Premettiamo che il 31 dicembre 2017 erano scaduti i termini di adeguamento alla normativa antincendio: entro quella data anche gli asili nido avrebbero dovuto completare una prima serie di adeguamenti. Ad oggi, tuttavia, le strutture da mettere a norma, nonostante le tante proroghe succedutesi negli anni, sono ancora tante. Secondo il rapporto "Ecosistema scuola" di Legambiente, presentato lo scorso ottobre (i dati fanno riferimento al 2016), gli edifici scolastici privi di certificazione antincendio sarebbero circa il 52 per cento. 
I due ministeri hanno dunque ritenuto prioritario definire, in materia, indicazioni programmatiche per l’adeguamento principalmente delle strutture sprovviste di CPI/Scia Antincendio alla normativa di sicurezza antincendio. 

Nel testo si trovano le indicazioni programmatiche prioritarie, che potranno essere seguite dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco per assegnare prescrizioni graduali e graduate, nel caso in cui si rilevino carenze o lacune negli adempimenti inseriti nei diversi livelli di priorità dal decreto. 
Restano fermi gli obblighi che riguardano la presentazione della Scia antincendio e dell'eventuale valutazione del progetto (necessaria per le scuole con più di 150 persone presenti e per tutti gli asili nido con più di 30 presenze). Se la scuola non è in regola con la Scia e con la valutazione di progetto (se dovuta) non può, comunque, essere considerata a norma. Sia per le scuole che per gli asili nido, restano da rispettare le norme contenute nel testo unico sulla Sicurezza (Dlgs 81/08). Per le scuole, gli adeguamenti possono anche essere realizzati seguendo le norme prestazionali inserite all'interno del cosiddetto Codice di prevenzione incendi (decreto del ministero dell'Interno 3 agosto 2015), integrate con la nuova normativa per gli edifici scolastici (Dm 7 agosto 2017). 

Il decreto suddivide in tre livelli di priorità le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992 relativo agli edifici e locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado e dal DM del 2014, art. 6, c. 1, lett. a, per gli asili nido. Si tratta di disposizioni da seguire quando si programmano le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole. 

La normativa ha accolto in maniera parziale le richieste di associazioni degli enti locali (ANCI e UPI) relative a una diversa distribuzione delle attività, tra i livelli di priorità, e che soprattutto chiedevano l’inserimento di un ultimo articolo, che non è stato accolto, il cui testo era il seguente: «In relazione ai livelli di priorità programmatica individuati , in assenza di attuazione delle misure negli stessi indicate, potranno essere impartite, caso per caso, apposite prescrizioni sia relative all’adozione di misure compensative sia relative alle necessarie regolarizzazioni con individuazione di un tempo congruo per l’adempimento, anche in relazione all’impegno economico richiesto e ai tempi necessari per il reperimento delle relative risorse».
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